Il Ruolo
Gli Ordini delle Professioni Infermieristiche (OPI) sono enti di diritto pubblico non economico, istituiti e regolamentati dalla Legge 3/2018.
La norma affida agli Ordini due finalità:
Esterna: fa riferimento alla tutela del cittadino-utente che ha il diritto, come sancito dalla Costituzione italiana (art. 32:” La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”), di ricevere prestazioni sanitarie da personale qualificato, in possesso di uno specifico titolo abilitante, senza pendenze rilevanti con la giustizia.
Interna: fa riferimento Professione infermieristica; è rivolta agli infermieri iscritti all’Albo, che l’ordine è tenuto a tutelare nella loro professionalità, esercitando il potere disciplinare, contrastando l’abusivismo, vigilando sul rispetto del Codice Deontologico, favorendo la crescita culturale degli iscritti, garantendo l’informazione, offrendo servizi di supporto per un corretto esercizio professionale.
Cenni di Storia
Il 18 dicembre 2018 entra in vigore la legge “Lorenzin”: addio Ipasvi, da quel giorno ci sono gli OPI (Ordini delle Professioni Infermieristiche) e FNOPI (Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche).
La Federazione nazionale dei Collegi Ipasvi non c’è più e al suo posto arriva la Fnopi, Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche.
E’ il primo effetto immediato dell’entrata in vigore della legge 3/2018 (legge “Lorenzin”).
Si cancella anche l’uso del nome “infermieri professionali” e vigilatrici di infanzia: gli infermieri sono infermieri e basta e le ex vigilatrici di infanzia sono gli infermieri pediatrici”, spiega la presidente Fnopi Barbara Mangiacavalli.
Certo, indubbiamente quella del nome non è l’unica novità che caratterizza l’entrata in vigore del provvedimento.
“La nostra Federazione – spiega Mangiacavalli – passa da Federazione nazionale dei Collegi Ipasvi a Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi), la più grande d’Italia con i suoi oltre 440mila iscritti. E i Collegi provinciali sono Ordini provinciali delle professioni infermieristiche: Opi”.
“La tutela ordinistica favorirà non solo i professionisti – aggiunge – ma anche gli stessi cittadini, offrendo armi efficaci ad esempio contro l’abusivismo, che infanga l’operato di centinaia di migliaia di professionisti e pone a rischio la salute degli assistiti. E’ l’elemento forte della trasformazione dei Collegi in Ordini la tutela dell’assistito che si ottiene vigilando affinché l’iscritto abbia titolo al contatto diretto con lui, anche, in caso, con l’esercizio della magistratura interna. Quindi il controllo sui comportamenti deontologici e professionali: si lavora per una sorta di accreditamento periodico anche in termini di competenza dei professionisti. Non basta essere iscritto all’Ordine se poi l’iscrizione diventa un mero titolo di cui fregiarsi senza rivedere preparazione, formazione e competenza. Va introdotto un percorso di accreditamento periodico professionale e continuativo che gli Ordini posso a pieno titolo verificare”.
La prima differenza sostanziale è essere da oggi non più enti ausiliari, ma sussidiari dello Stato.
Nel primo caso gli Ordini non svolgono una funziona amministrativa attiva, ma solo una funzione di iniziativa e di controllo. Nel secondo caso, quello della nuova legge, in base al principio di sussidiarietà, possono svolgere compiti amministrativi in luogo e per conto dello Stato.
In questa veste ad esempio la legge stabilisce che vigilino sugli iscritti agli albi – e l’iscrizione è obbligatoria a qualunque titolo la professione sia svolta – in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando direttamente sanzioni disciplinari secondo la volontarietà della condotta, la gravità e nel caso il fatto di aver ripetuto l’illecito.
Cambia il codice penale: aumentano pesantemente le sanzioni per gli abusivi a tutela della professione e dei cittadini e per la responsabilità professionale si confermano le norme della legge Gelli (legge 24/2017).
Enti sussidiari: La differenza tra essere enti ausiliari ed enti sussidiari dello Stato è che nel primo caso gli Ordini non svolgono una funziona amministrativa attiva, ma solo una funzione di iniziativa e di controllo, nell’altro caso, in base al principio di sussidiarietà, possono svolgere compiti amministrativi in luogo e per conto dello Stato.
In questa veste ad esempio stabilisce la legge che vigilino sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando direttamente sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell’illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro.
Struttura: La Professione Infermieristica avrà a livello centrale una Federazione Nazionale che coordina gli Ordini di livello provinciale ed emana il Codice Deontologico che deve essere approvato dal Consiglio Nazionale con il via libera di almeno due terzi dei consiglieri presidenti di Ordine.
Le Federazioni sono dirette dal Comitato centrale costituito da quindici componenti eletti dai presidenti di Ordine. Ciascun presidente dispone di un voto per ogni cinquecento iscritti e frazione di almeno duecentocinquanta iscritti al rispettivo albo.